07Dec19
Con il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto fiscale, introdotto in prima lettura alla Camera si prevede che per le fatture elettroniche emesse con operazioni non soggette ad Iva per importi superiori a 77,47 euro, l’imposta di bollo da 2 euro potrà essere pagata semestralmente e non entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, solo se non verrà superata la soglia dei 1.000 euro annuali.
La modifica prevede, in particolare, che se l’importo annuale delle imposte di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche (sia in formato xml inviate al Sdi, sia in altri formati informatici, inviati con altre metodologie, ad esempio, dai contribuenti minimi o forfettari) non supererà la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento potrà essere assolto con due pagamenti, aventi cadenza semestrale, da effettuarsi rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Come per la variazione, da mensile a trimestrale, della periodicità dell’invio dell’esterometro, anche per il pagamento semestrale dell’imposta di bollo, l’emendamento approvato non prevede alcuna specifica data di entrata in vigore o di efficacia della norma. Pertanto, entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019, prevista prima della fine del 2019.